L’articolo in originale
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 30 agosto 2012 n. 14713. In una divisione ereditaria, in mancanza di contestazione sulla consistenza delle quote, il sorteggio è il criterio ordinario di assegnazione
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 agosto 2012 n. 14713[1]
Per la Cassazione, in ipotesi di quote uguali, il metodo di assegnazione per sorteggio sancito dall’articolo 729 del codice civile, pur non potendosi ritenere tassativo, costituisce certamente l’opzione normale che può essere disattesa solo in presenza di valide ragioni, delle quali il giudice deve dare puntualmente conto.
E poiché, nel caso di specie, non erano state ritenute sussistenti esigenze che consigliassero l’attribuzione diretta di una o entrambe le quote il punto rilevante era solo quello di accertare se le quote dei singoli condividenti fossero da considerarsi uguali.
È stato, pertanto, affermato il principio secondo cui a fronte della non contestazione della valutazione della consistenza delle quote, deve farsi riferimento al sorteggio quale criterio ordinario per garantire il più possibile l’imparzialità in sede di attribuzione delle porzioni ai singoli condividenti, tanto più ricorrendo in questo caso anche un accordo tra le parti sulla scelta del sorteggio.
Sorrento 30 agosto 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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