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ToggleCorte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 13121.
La prova in ordine all’addebito della separazione per infedeltà dell’altro coniuge e la controprova che la crisi fosse pregressa
È onere del coniuge che chiede l’addebito della separazione per infedeltà dell’altro coniuge dare prova che la crisi familiare sia stata determinata proprio dal tradimento mentre l’altro coniuge deve provare l’infondatezza di tali affermazioni e provare che la crisi fosse pregressa.
Ordinanza|| n. 13121. La prova in ordine all’addebito della separazione per infedeltà dell’altro coniuge e la controprova che la crisi fosse pregressa
Data udienza 19 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Separazione – Addebito – Tradimento – Efficacia causale – Ripartizione degli oneri probatori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7454-2022 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocata (OMISSIS), con domicilio digitale presso (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocata (OMISSIS) con domicilio digitale presso (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 324-2021 della CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 22/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte.
La prova in ordine all’addebito della separazione per infedeltà dell’altro coniuge e la controprova che la crisi fosse pregressa
Fatto
1.- La sig.ra (OMISSIS) impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari che, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la separazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) addebitabile a quest’ultima rigettando, per l’effetto, la domanda di mantenimento e confermando nel resto la sentenza gravata.
2.- Il sig. (OMISSIS) aveva infatti proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Sassari che dichiarando la separazione dei coniugi rigettava la domanda di addebito da lui proposta nei confronti della moglie e poneva a suo carico il mantenimento integrale dei figli e il contributo per il mantenimento della moglie, fissato in Euro 900,00 mensili.
3.- A sostegno del gravame il signor (OMISSIS) contestava l’affermazione svolta dal primo giudice, in forza del quale egli non aveva dimostrato il nesso causale tra l’infedelta’ della (OMISSIS) e la crisi coniugale ritenendo che le riproduzioni di conversazioni estrapolate dal telefono cellulare della (OMISSIS), senza il suo consenso ed in violazione della sua privacy, erano state illegittimamente allegate in giudizio e che la prova per testi indotta era inammissibile, perche’ generica e contraddittoria e quindi non idonea a dimostrare l’incidenza causale del tradimento.
4.- Per quanto ancora rileva, con il primo motivo di gravame l’appellante contestava il rigetto della domanda di addebito ritenendo che erroneamente erano state dichiarate non utilizzabili le conversazioni trovate sul telefono della (OMISSIS), senza peraltro valutare che la stessa non contestava il tradimento bensi’ l’efficacia causale rispetto alla crisi coniugale.
5.- Il (OMISSIS) insisteva, inoltre, nella sull’ammissione delle prove testimoniali dedotte.
6.- Cio’ posto, la corte territoriale evidenziava come, fermi restando i principi interpretativi in forza dei quali grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale, nel caso di specie non era ravvisabile la violazione del diritto alla privacy atteso che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 24 comma 1, lettera f), il consenso al trattamento dei dati personali non e’ richiesto quando e’ necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive di cui alla L. 397 del 2000 o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (cfr. Cass. 8469-2020).
7.- Pertanto, nel caso di specie le foto delle conversazioni whatsapp erano state utilizzate esclusivamente per far valere il diritto del (OMISSIS) nel giudizio di separazione.
8.- Con riguardo alla efficacia causale osservava che non vi era alcuna prova della dedotta circostanza che da oltre 10 anni la coppia non aveva piu’ alcun contatto fisico e che da due anni dormivano in camere separate sulla scorta di un tacito accordo di non ingerenza nella reciproca sfera privata. Al contrario, risultava accertato che dopo il diverbio con la figlia, nel (OMISSIS), durante il quale quest’ultima mostrava al padre ed al fratello alcuni screenshot di conversazioni whatsapp avuti dalla madre con terzi e alcuni suoi video di contenuto pornografico, al contempo confermando di avere informato la madre di essere a conoscenza delle varie relazione extraconiugali che Ella aveva intrattenuto e che intratteneva con altri uomini, la sig.ra (OMISSIS) aveva lasciato la casa familiare, a seguito della conclamata crisi coniugale.
9.- Di quanto allegato dalla (OMISSIS), a sostegno del logoramento del legame di coppia dopo la nascita della secondogenita, il cui onere era a carico della medesima (OMISSIS), non era stata fornita alcuna prova.
10.- Al contrario – sosteneva la corte territoriale – era la stessa (OMISSIS) che aveva allegato l’esistenza di un clima familiare caratterizzato da armonia. Di tale armonia e complicita’ vi era poi un riscontro nelle fotografie prodotte dal (OMISSIS), con la conseguenza che le prove testimoniali dedotte non erano rilevanti ai fini della decisione, dovendosi ritenere dimostrata non solo la violazione del dovere di fedelta’ ma anche il nesso di causalita’ tra la stessa e l’intollerabilita’ della convivenza con conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione in capo alla (OMISSIS).
11.- La cassazione della sin qui illustrata pronuncia d’appello resa pubblica il 22/9/2021 e’ chiesta dalla sig.ra (OMISSIS) con ricorso notificato il 18/3/2022 ed affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il sig. (OMISSIS).
12.- Parte ricorrente ha deposito memoria illustrativa.
Considerato che
13.- Con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 24, comma 1, lettera f), per avere la corte d’appello ritenuto legittima l’utilizzazione delle fotografie dei messaggi telefonici. Ad avviso della ricorrente la corte aveva applicato una disposizione abrogata nel 2018, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 101 del 2018, articolo 27, comma 1, lettera a), n. 2).
13.1.- La censura e’ inammissibile.
13.2.- Costituisce principio diritto consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e’ inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ” rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass.4293/2016).
13.3.- Cio’ posto deve rilevarsi che la corte d’appello ha motivato rispetto alle suddette conversazioni telefoniche: sia in ordine alla loro ammissibilita’ e legittimita’, rispetto alla normativa sulla privacy, sia con riguardo al loro non particolare rilievo ai fini dell’accoglimento della domanda di addebito della separazione, dal momento che la sig.ra (OMISSIS) aveva ammesso, che la figlia aveva mostrato al padre e al fratello elementi di natura strettamente privata, e non contestato specificamente il tradimento ma solo la sua efficacia causale rispetto alla crisi matrimoniale, asseritamente in atto da epoca precedente.
13.4. Ebbene, osservato che il riferimento alla legge abrogata non esclude la possibilita’ di trattare dati sensibili in chiave difensiva alla stregua della cost., articolo 24 e dell’articolo 51 c.p. (si veda Cass. pen. 24600 del 2022 sub paragrafi 4.1. e 4.2.), ma anche alla luce delle nuove regolamentazioni emanate dall’Autorita’ Garante in tema di trattamento dei dati per ragioni di esercizio del diritto di difesa in giudizio (cfr. le Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi del Decreto Legislativo n. 10 agosto 2018, n. 101 -19 dicembre 2018, articolo 20, comma 4), essa non e’ comunque l’unica ratio decidendi sottesa alla decisione in esame.
13.5. La corte territoriale ha, infatti, ritenuto prevalente l’ammissione del tradimento corredata da altri elementi (la denuncia della figlia, la mancata negazione, ecc.) e la censura articolata dalla ricorrente non si confronta con detta ratio, con la conseguenza che il rilievo e’ inidoneo a determinare una diversa conclusione della decisione.
13.6.- La censura non appare ammissibile perche’ la corte d’appello ha motivato come le suddette conversazioni non risultano di particolare rilievo ai fini dell’accoglimento della domanda di addebito della separazione, dal momento che la sig.ra (OMISSIS) aveva ammesso che la figlia aveva mostrato al padre ed al fratello elementi di natura strettamente privata e che la stessa non contestava specificamente il tradimento ma solo la sua efficacia causale rispetto alla crisi matrimoniale asseritamente in atto da epoca precedente.
13.7.- In tale contesto la circostanza non appare idonea a determinare una diversa conclusione della decisione e pertanto difetta l’interesse della ricorrente a far valere il suddetto vizio.
14. – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. per avere violato la ripartizione dell’onere della prova, non avendo dato alcun rilievo al riconoscimento formulato dal (OMISSIS) delle circostanze che la coppia dormiva da anni in camere separate e che cio’ deponeva nel senso della gia’ intervenuta crisi coniugale.
14.1.- La censura e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., per essersi il giudice del merito attenuto al consolidato principio in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio in materia di addebito della separazione per violazione dell’obbligo di fedelta’ (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017).
14.2. – Infatti, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre e’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedelta’ (cfr. Cass. 3923/2018; id. 16691/2020; id. 20866/2021).
14.3.- La corte di merito si e’ espressamente attenuta a tale criterio di ripartizione degli oneri delle parti e la censura, in sostanza, propone solo una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimita’.
15.- Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 151 commi 1 e 2, e 156 c.c..
16.- Con il quarto motivo crisi si deduce, in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alle istanze istruttorie.
17.- Il terzo e quarto motivo, strettamente connessi perche’ inerenti la valutazione delle prove, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
18. Il ricorso e’, in conclusione e pertanto, inammissibile e la ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, e’ condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
19.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 5,000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le
generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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