Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 15661.
Motivazione apparente e nullità della sentenza
La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. A tale ipotesi, deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard: cioè un modello argomentativo a priori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in tema di appalto di lavori edili, la Suprema Corte, revocata una propria precedente ordinanza limitatamente alla declaratoria d’inammissibilità del terzo motivo del ricorso, ha poi accolto il predetto motivo e cassato con rinvio la sentenza resa dalla corte territoriale in quanto quest’ultima, dopo aver evocato sommariamente, richiamando “de relato” la sentenza di primo grado, le osservazioni rese dai consulenti tecnici d’ufficio, aveva escluso, senza il necessario supporto motivazionale, la responsabilità dell’impresa appaltatrice odierna controricorrente; in particolare, osserva il giudice di legittimità, la sentenza deve essere dichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13248; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 5 agosto 2019, n. 20921; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13977; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21257; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8054; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
Sentenza|| n. 15661. Motivazione apparente e nullità della sentenza
Data udienza 28 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Sentenza – Motivazione apparente – Nullità della sentenza – Provvedimento graficamente esistente – Fondamento della decisione non percepibile – Argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice – Non riferibilità al caso concreto preso in esame – Motivazione apparente
Motivazione apparente e nullità della sentenza
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