Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32201.
Le massime estrapolate:
Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso.
Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32201
Data udienza 13 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19287-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 163/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
l’avv. Pietro (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo declaratoria di inefficacia di trasferimento immobiliare. I convenuti furono dichiarati contumaci. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello (OMISSIS). Con sentenza di data 19 gennaio 2017 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rimettendo la causa innanzi al Tribunale.
Osservo’ la corte territoriale che la notifica dell’atto di citazione di primo grado ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. nei confronti di (OMISSIS) era nulla perche’ “la cartolina attestante l’avvenuta ricezione dell’atto di citazione (ancorche’ per compiuta giacenza) non si appalesa completata in ordine alle modalita’ della mancata consegna del plico a domicilio (non risulta barrata infatti alcuna delle caselle all’uopo predisposte nella cartolina) e comunque nemmeno sottoscritta dall’addetto della notificazione”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. (OMISSIS) sulla base di un motivo e resiste con controricorso (OMISSIS). Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO
che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 140 e 149 c.p.c.., della L. n. 890 del 1982, articolo 8, ai sensi dell’articolo 360c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che gli adempimenti menzionati dalla decisione impugnata sarebbero stati esigibili nella diversa ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale disciplinata dal combinato disposto dell’articoli 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, articolo 8 (peraltro puntualmente eseguiti in sede di notifica a mezzo posta nei confronti dell’altro convenuto (OMISSIS)), ma non nella notifica nelle forme di cui all’articolo 140, come avvenuto nel caso di specie, la quale e’ del tutto regolare.
Il motivo e’ manifestamente fondato. Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, ne’, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullita’ dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilita’ dell’avviso stesso (Cass. 27 febbraio 2012, n. 2959). Nella notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiche’ non tiene luogo dell’atto da notificare, I ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non e’ soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicche’ occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864).
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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